Fideiussioni bancarie: clausola “a semplice richiesta scritta” e termine previsto dall’art. 1957 c.c.

Le fideiussioni bancarie sono uno strumento giuridico che consente a un creditore di ottenere una garanzia di pagamento da un terzo, detto fideiussore, per un debito contratto da un debitore principale. Una clausola frequentemente utilizzata nei contratti di fideiussione è quella in cui il fideiussore si impegna a pagare il creditore “a semplice richiesta scritta”. Tuttavia, questa clausola solleva interrogativi sull’interpretazione delle obbligazioni del creditore, specialmente riguardo al termine di sei mesi per agire giudizialmente contro il debitore principale, come stabilito dall’Articolo 1957 del Codice Civile.

Contesto normativo

L’Articolo 1957 del Codice Civile stabilisce che il creditore, per non decadere dal diritto di avvalersi della fideiussione, deve agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del debito. Questa disposizione mira a proteggere il fideiussore, assicurando che il creditore non ritardi indefinitamente le azioni di recupero, con potenziale pregiudizio per il fideiussore stesso.

La clausola “a semplice richiesta scritta” implica che il fideiussore si obbliga a pagare il debito su una semplice richiesta da parte del creditore, senza che quest’ultimo debba dimostrare di aver tentato prima il recupero dal debitore principale. Tuttavia, questa clausola non esonera automaticamente il creditore dall’onere di agire giudizialmente nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi.

I casi sostenuti dallo Studio Legale Venturi Legal a San Bonifacio di Verona

In due recenti casi esaminati dallo Studio Venturi Legal a San Bonifacio di Verona, il Tribunale di Verona ha affrontato la questione dell’interazione tra la clausola “a semplice richiesta scritta” e l’obbligo di azione giudiziale nei confronti del debitore principale. Il tribunale ha negato la provvisoria esecutività di due decreti ingiuntivi emessi contro fideiussori persone fisiche, sottolineando che la clausola in questione non esonera il creditore dall’obbligo di agire entro sei mesi contro il debitore principale.

Il tribunale ha stabilito che la clausola “a semplice richiesta scritta” non denota la volontà delle parti di derogare all’onere imposto al creditore. In altre parole, essa non elimina l’obbligo del creditore di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del debito. 

Conclusioni e ripercussioni pratiche

Questa aspetto ha importanti implicazioni pratiche per i fideiussori e i creditori. Da un lato, rassicura i fideiussori che non saranno automaticamente tenuti a pagare il debito in assenza di azioni tempestive del creditore contro il debitore principale. Dall’altro lato, impone ai creditori l’obbligo di essere diligenti nel perseguire il recupero del credito, pena la decadenza dalla possibilità di avvalersi della fideiussione.

Consulenza legale a Verona

In conclusione, la clausola “a semplice richiesta scritta” non esonera il creditore dall’obbligo di agire giudizialmente contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del debito. Questa interpretazione, confermata dal Tribunale di Verona, ribadisce la necessità per il creditore di rispettare i termini previsti dall’articolo 1957 del Codice Civile per non perdere la propria garanzia. 

Se necessiti di assistenza legale legata alle fideiussioni bancarie o altre questioni di diritto bancario, il nostro Studio Legale a Verona offre consulenza legale in diritto bancario, gestione patrimoniale e recupero del credito.

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